Art. 1
In vigore dal 18 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Nell'art. 10 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, concernente il corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di: criminologia;
diritto regionale;
diritto delle Comunità europee;
diritto penale commerciale;
diritto diplomatico e consolare;
diritto pubblico generale;
diritto pubblico comparato;
teoria generale del processo;
diritto dei Paesi socialisti;
diritto anglo-americano;
diritto processuale amministrativo;
diritto urbanistico;
diritto pubblico dell'economia;
diritto degli enti locali;
giustizia costituzionale;
diritto internazionale e pubblico;
diritto internazionale privato e processuale;
istituzioni di diritto penale;
diritto penitenziario;
introduzione alle scienze giuridiche;
esegesi delle fonti del diritto italiano;
storia dei sistemi di relazione tra Stato e Chiesa;
logica giuridica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 149
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;864#art-1