Art. 2
In vigore dal 17 apr 1980
Dopo l'art. 192, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica:
Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica
Art. 193. - La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso la clinica chirurgica pediatrica; la direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.
La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.
La durata del corso di studi per il conseguimento della specialità in chirurgia pediatrica è fissata in cinque anni.
Possono ottenere l'iscrizione alla scuola solo i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Non è ammessa abbreviazione di corso.
Il numero massimo degli allievi è di dodici iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, oltre ad un periodo di frequenza obbligatoria di almeno sei mesi per ogni anno di corso.
Il periodo di frequenza obbligatoria può essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso i reparti di chirurgia pediatrica universitari od ospedalieri.
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale) I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) 1.
2° Anno:
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) Il;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) I;
anatomia patologica generale (biennale) II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale) II.
3° Anno:
patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) II;
chirurgia neonatale.
4° Anno:
patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) II;
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.
5° Anno:
patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Al termine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza devono sostenere gli esami di profitto delle materie insegnate.
Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.
Al termine del corso gli specializzandi devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia pediatrica e sostenere l'esame di diploma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 160
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;862#art-2