Art. 4
In vigore dal 17 apr 1980
La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio di cui agli articoli 224, 225, 226, 227, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 145
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;861#art-4