Art. 4

In vigore dal 17 apr 1980
L'art. 150, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1260, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in otto per anno di corso e complessivamente in quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980 Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 147
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;859#art-4

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