Art. 1

In vigore dal 15 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . All'art. 67 dello statuto dell'Università di Sassari, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, è soppresso l'insegnamento complementare di "chimica teorica". Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: ematologia comparata; embriologia; istologia comparata; biologia marina; genetica dei microrganismi; citogenetica; statistica per scienze biologiche; bioenergetica; complementi di fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;851#art-1

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