Art. 2
In vigore dal 28 mar 1980
Dopo l'art. 194, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche:
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
Art. 195. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 196. - Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono i seguenti:
FONDAMENTALI
Biennio:
1) analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) anatomia umana;
* 3) botanica farmaceutica;
* 4) chimica fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica I;
7) fisica;
8) fisiologia generale;
* 9) istituzioni di matematiche;
10) microbiologia e igiene.
Triennio:
11) analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti); * 13) biochimica applicata;
* 14) chimica biologica;
* 15) chimica degli alimenti;
* 16) chimica farmaceutica applicata;
* 17) chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) chimica organica II;
* 20) farmacologia e farmacognosia;
21) impianti dell'industria farmaceutica;
22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) metodi fisici in chimica organica;
24) saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) tecnica e legislazione farmaceutica.
INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI
* analisi chimica tossicologica;
* fisiologia vegetale;
* biologia e zoologia generale;
* scienza dell'alimentazione;
* idrologia chimica;
* fitofarmacia;
* chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
* chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;
* tossicologia;
* farmacognosia;
* patologia generale;
* chemioterapia;
* farmacologia applicata;
* statistica e biometria;
* chimica delle fermentazioni;
* chimica dei composti eterociclici;
* biologia molecolare;
* enzimologia;
* chimica delle sostanze naturali.
Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia.
Art. 197. - Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve avere seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.
Nel biennio, l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quelli di fisica e di chimica fisica. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di chimica organica I, di analisi chimico-farmaceutica I e di chimica fisica.
L'esame di anatomia umana deve precedere quello di fisiologia generale. Nel triennio l'esame di chimica biologica deve precedere quello di biochimica applicata e quello di farmacologia e farmacognosia deve precedere quello di saggi e dosaggi farmacologici.
Gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica I e II devono precedere quello di chimica farmaceutica applicata e di tecnica e legislazione farmaceutica.
L'esame di analisi chimico-farmaceutica II deve precedere quello di analisi chimico-farmaceutica III.
Art. 198. - Per essere ammesso all'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta tra i corsi complementari.
La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale. L'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta di natura sperimentale svolta su un argomento concernente una delle materie del corso.
Art. 199. - Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia, oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso un'industria farmaceutica.
Il periodo di pratica professionale dovrà avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 253
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;802#art-2