Art. 3
In vigore dal 25 mar 1980
Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in biologia clinica:
Scuola di specializzazione in biologia clinica
Art. 156. - La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso gli istituti di chimica biologica e di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.
La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
chimica biologica generale;
fondamenti di chimico-fisica biologica;
batteriologia generale;
biochimica analitica I;
tecnica dei prelevamenti;
fisiopatologia I;
fondamenti di statistica biologica.
2° Anno:
chimica biologica speciale di organi e tessuti;
fisiopatologia II;
ematologia ed ematochimica I;
batteriologia speciale;
immunologia e sierologia;
biochimicaanalitica II.
3° Anno:
nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
ematologia ed ematochimica II;
chimica clinica;
immunochimica;
parassitologia;
virologia.
4° Anno:
analisi biologico-tossicologiche;
endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
micologia;
enzimologia clinica;
automazione e controlli di qualità;
metodiche microanalitiche;
microscopia clinica e citodiagnostica.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1980
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 325
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;793#art-3