Art. 4

In vigore dal 14 mar 1980
Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 187. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Università di Messina e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. Art. 188. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 189. - Possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Art. 190. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 191. - Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di nove iscritti per l'intero corso di studi. Art. 192. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia ed istologia normale della cute; 2) istologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicate; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 4) immunopatologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 193. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensivo delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1980 Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 392
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;782#art-4

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