Art. 3

In vigore dal 12 mar 1980
Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ed in dermatologia e venereologia. Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Art. 138. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Art. 139. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione dell'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art. 141. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 142. - Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 143. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 144. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (1° corso); 2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (1° corso); 3) anatomia e istologia patologica (1° corso); 4) patologia chirurgica (1° corso). 2° Anno: 5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (2° corso); 6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (2° corso); 7) anatomia e istologia patologica (2° corso); 8) patologia chirurgica (2° corso); 9) semeiotica chirurgica (1° corso); 10) radiologia e medicina nucleare (1° corso); 11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (1° corso). 3° Anno: 12) patologia chirurgica (3° anno); 13) semeiotica chirurgica (2° corso); 14) radiologia e medicina nucleare (2° corso); 15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (2° corso); 16) clinica e terapia chirurgica (1° corso); 17) tecniche operatorie (1° corso). 4° Anno: 18) semeiotica chirurgica (3° anno); 19) radiologia e medicina nucleare (3° corso); 20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (3° corso); 21) clinica e terapia chirurgica (2° corso); 22) tecniche operatorie (2° corso); 23) anestesia e rianimazione; 24) riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: 25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (3° corso); 26) tecniche operatorie (3° corso); 27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente; 28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; 29) terapia intensiva Art. 145. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, alle esperienze nei reparti, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Art. 146. - Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, da discutere davanti all'apposita commissione, e devono inoltre sostenere una prova clinica. Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 147. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venerologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. Art. 148. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 149. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 150. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 151. - Il numero degli allievi è di cinque per anno e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 152. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 153. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia normale della cute: 2) fisiologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicata; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e neurologica; 4) immunopatologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 154. - Il corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza alle esercitazioni di corsi e di laboratori onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori, e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova. Art. 155. - Gli importi delle tasse e sopratasse per l'iscrizione alla scuola di dermatologia e venereologia sono così stabiliti: tassa immatricolazione................... L. 6.000 tassa annuale d'iscrizione................. L. 60.000 tassa di diploma...................... L. 6.000 sopratassa annuale esami di profitto............ L. 6.000 sopratassa di diploma.................... L. 3.000 tassa annuale fuori corso................. L. 50.000 I contributi clinici e di laboratorio vengono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;778#art-3

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