Art. 7

In vigore dal 22 mag 1980
Il secondo comma dell'art. 116, relativo alle norme per il conseguimento di una nuova laurea, è sostituite dal seguente: "La facoltà non è tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente; quindi essa al riguardo si regolerà caso per caso, in base ai punti con i quali le materie stesse sono state superate ed al loro programma ed al curriculum degli studi presentato da richiedente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-30;896#art-7

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