Art. 1
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
In vigore dal 11 mar 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Macerata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 36-bis. - Presso la facoltà di giurisprudenza è istituita una scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni. Ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche, nonché, su autorizzazione della direzione della scuola, anche i laureati di altre facoltà.
La scuola svolge un corso della durata di tre anni sui seguenti insegnamenti che costituiscono oggetto degli esami speciali:
1° Anno:
medicina legale generale;
disciplina della responsabilità penale;
diritto matrimoniale civile e canonico;
disciplina della responsabilità civile;
tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
traumatologia medico-legale;
semiotica medico-legale.
2° Anno:
medicina legale penalistica;
deontologia medica;
neuropsichiatria medico-legale;
elementi di medicina criminalistica e di medicina penitenziaria;
indagini di sopralluogo;
identificazione.
3° Anno:
medicina legale civilistica e canonistica;
tossicologia medico-legale;
tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
ostetricia e ginecologia forense;
elementi di legislazione del lavoro;
medicina delle assicurazioni e medicina legale militare e pensionistica civile;
elementi di medicina del lavoro.
Dopo il superamento di tutti gli esami e la discussione di una tesi originale, presentata per iscritto, su argomento attinente a materie oggetto del corso, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
La scuola è retta da un comitato composto dal preside della facoltà di giurisprudenza, che lo presiede; e da due professori, tra cui il direttore dell'istituto di medicina legale, al quale spetta la funzione di direttore della scuola, sempre che sia professore di ruolo; altrimenti il consiglio di facoltà nomina direttore un professore di ruolo.
Le tasse e soprattasse per la iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono fissate nel modo seguente:
1) tassa annuale di iscrizione.............. L. 150.000 2) soprattassa annuale di esame............... L. 5.000 3) soprattassa esame diploma................ L. 5.000 4) tassa diploma...................... L. 6.000 5) tassa fuori corso.................... L. 10.000
I suddetti introiti sono integrati ai fini del funzionamento della scuola, da un contributo dell'Università e da quelli eventuali di altri enti o privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1980
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 394
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-30;775#art-1