Art. 1
In vigore dal 14 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
A proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 254 dello statuto dell'Università di Modena, relativo al corso di perfezionamento in fisica, è sostituito dal seguente:
"Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituito un corso di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico il quale conduce al conseguimento ·di un attestato di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico.
Il corso ha lo scopo di approfondire la conoscenza dei problemi della didattica della fisica e di fornire esperienze nell'insegnamento della fisica.
Esso ha anche lo scopo di organizzare corsi di aggiornamento per docenti e di sviluppare gli studi sui problemi della didattica della fisica".
L'art. 258 è sostituito dal seguente:
"Il corso comprende i seguenti insegnamenti: critica dei fondamenti della fisica generale; complementi di fisica generale; didattica della fisica; storia della fisica; aggiornamento sugli sviluppi della fisica; esperienze didattiche con laboratorio.
Esso consiste in lezioni teoriche ed esercitazioni, da tenere queste ultime anche presso scuole, previo accordo con le autorità competenti, può mutuare insegnamenti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed eventualmente anche di altre facoltà, su parere del consiglio di facoltà".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 323
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-30;736#art-1