Art. 1

In vigore dal 6 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 107, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia Art. 107. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di otto per ogni anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: elementi di genetica medica; elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile, anatomia della pelvi; elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; fisiologia ostetrica; endocrinologia ginecologica ed ostetrica; semeiotica e diagnostica ostetrica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; lingua straniera (inglese) (quadriennale) I. 2° Anno: semeiotica e diagnostica ginecologica; operazioni ostetriche (biennale) I; anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; citologia ginecologica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; lingua straniera (inglese) (quadriennale) II. 3° Anno: puericultura prenatale; immunologia ostetrica e ginecologica; analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; operazioni ostetriche (biennale) II; operazioni ginecologiche (biennale) I; ostetricia e ginecologia forense; terapia medica in ostetricia e ginecologia; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; psicosomatica ostetrica e ginecologica; lingua straniera (inglese) (quadriennale) III. 4° Anno: neonatologia; urologia ginecologica; radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; chirurgia addominale; operazioni ginecologiche (biennale) II; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; lingua straniera (inglese) quadriennale. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;878#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. | Portale Normativo