Art. 1
In vigore dal 15 gen 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Considerato che con proprio decreto in data 4 aprile 1979 (registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979, registro n. 56, foglio n. 75, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979), tra l'altro, è stato assegnato erroneamente un posto di tecnico laureato all'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, anziché all'istituto di clinica medica prima (per la sesta cattedra di patologia medica) della stessa facoltà ed Università;
Considerato che il posto di cui trattasi è stato assegnato all'istituto scientifico citato per mero errore materiale;
Ritenuta l'opportunità di provvedere a regolarizzare l'assegnazione del posto sopraindicato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, n. 303, indicato nelle premesse, è rettificato per la sola parte concernente l'assegnazione all'Università di Roma di un posto di tecnico laureato di ruolo, nel senso che tale posto si intende assegnato all'istituto di clinica medica prima (per la sesta cattedra di patologia medica) della facoltà di medicina e chirurgia del citato Ateneo, anziché all'istituto di patologia generale della stessa Università e facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979
Registro n. 98 Istruzione, foglio n. 87
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;665#art-1