Art. 1

In vigore dal 29 dic 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 luglio 1978, n. 372, con la quale si dispone il distacco del comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino ed il suo passaggio a quella di Benevento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1961, n. 74, col quale venne stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Avellino; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 84, col quale venne stabilita la tabella delle circoscrizioni uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Benevento; Considerata la necessità di aggiornare la composizione e la descrizione delle circoscrizioni del collegio uninominale di Montecalvo Irpino per la elezione del consiglio provinciale di Avellino, del quale fa parte il citato comune di Sant'Arcangelo Trimonte, e del collegio uninominale di Apice per la elezione del consiglio provinciale di Benevento, nel cui ambito il comune medesimo si trova già armonicamente inserito, sotto il profilo geografico, economico e sociale; Vista la legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: Articolo unico La composizione e la descrizione delle circoscrizioni dei collegi uninominali di Montecalvo Irpino, per la elezione del consiglio provinciale di Avellino, e di Apice, per la elezione del consiglio provinciale di Benevento, è aggiornata come segue: PROVINCIA DI AVELLINO 20. - Collegio di Montecalvo Irpino. Capoluogo: Montecalvo Irpino (tribunale di Ariano Irpino) - comprende i seguenti comuni: Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino (Savignano di Puglia). PROVINCIA DI BENEVENTO 7. - Collegio di Apice. Capoluogo: Apice (tribunale di Benevento) - comprende i seguenti comuni: Apice, Buonalbergo, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1979 PERTINI ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1979 Registro n. 21 Interno, foglio n. 372
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-19;622#art-1

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