Art. 1
In vigore dal 25 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Ritenuta la necessità di disciplinare lo svolgimento delle prove di concorso per l'accesso alla carriera dei magistrati militari conformemente a quello per l'accesso alla magistratura ordinaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
Articolo unico
Limitatamente alle prove di concorso per l'assunzione dei magistrati militari, l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è sostituito dagli articoli 8 e 12 del regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, così come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.
Tutte le altre operazioni relative al procedimento per l'assunzione dei magistrati militari restano disciplinate dagli articoli 20 e 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e, in quanto applicabili, dalle norme contenute nel capo I del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1979
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-29;565#art-1