Art. 1

In vigore dal 6 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Nell'art. 56 dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, il diciottesimo comma dopo gli insegnamenti complementari è sostituito dal seguente: "Gli esami di patologia speciale medica e metodologia clinica, di patologia speciale chirurgica 8 propedeutica clinica e di anatomia e istologia patologica debbono essere superati prima di quelli di clinica medica generale e terapia medica, di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, di clinica pediatrica, di clinica ostetrica e ginecologica, di clinica ortopedica, di clinica neurologica e di clinica psichiatrica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 settembre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1980 Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 193
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;877#art-1

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