Art. 1
In vigore dal 14 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare, la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Veduta la richiesta dell'Università di Firenze in ordine all'assegnazione dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
I tre posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:
UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Facoltà di architettura:
Istituto di scienze e tecnologie............ posti n. 1
Facoltà di ingegneria:
Istituto di chimica applicata.............. posti n. 1
Facoltà di medicina e chirurgia:
Clinica medica generale e terapia medica II....... posti n. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 324
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;734#art-1