Art. 1

In vigore dal 12 gen 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in anatomia patologica ed in cardiologia. Scuola di specializzazione in anatomia patologica. Art. 18. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 19. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia patologica sistematica I; tecnica delle autopsie; diagnostica anatomo-patologica macroscopica I; tecniche istologiche ed istochimiche. 2° Anno: anatomia patologica sistematica II; diagnostica anatomo-patologica macroscopica II; diagnostica istopatologica I; tecniche e diagnostica citologica e citogenetica. 3° Anno: diagnostica istopatologica II; tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale; immunopatologia. 4° Anno: diagnostica istopatologica III; diagnostica istocitopatologica ultrastrutturale; diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria; applicazioni statistiche ed epidemiologiche. Art. 20. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma che consiste nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 21. - È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia, che ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. Art. 22. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. I docenti della scuola sono nominati dal rettore su proposta del direttore. I docenti formano il consiglio della scuola che coadiuva il direttore nella gestione della stessa, specie per quanto riguarda la compilazione annuale dei programmi di insegnamento e di frequenza. Art. 23. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 24. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 25. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 26. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 27. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); biochimica e biofisica; semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: anatomia patologica (I); fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); patologia e clinica cardiovascolare (I); semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); informatica medica e strumentazione biomedica (II); radiologia (I); aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: anatomia patologica (II); semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); patologia e clinica cardiovascolare (II); radiologia (II); terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); patologia e clinica cardiovascolare (III); terapia medica e farmacologia clinica (II); terapia chirurgica; terapie intensive cardiologiche. Art. 28. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, ai seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i quattro anni del corso e si svolge presso la clinica medica e gli altri servizi e reparti di degenza affidati alla scuola, per non meno di nove mesi all'anno. Dall'obbligo di tali esercitazioni pratiche nei reparti possono essere esentati, ad insindacabile giudizio del direttore della scuola, quegli allievi che, in qualità di assistenti od aiuti, prestino effettivo servizio presso divisioni di cardiologia o di medicina interna con servizio di cardiologia di università o di ospedali regionali o che godano di borsa di studio presso università ed ospedali, italiani o stranieri particolarmente qualificati. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza con relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 29. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. La sessione di esami di profitto è unica ed espletata nel mese di ottobre. Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli iscritti devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta, con contributo personale, di un argomento di carattere cardiologico. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, sono senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;645#art-1

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