Art. 4
In vigore dal 20 dic 1979
Dopo l'art. 264 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neuropatologia, in oftalmologia (seconda scuola), in pediatria (seconda scuola).
Scuola di specializzazione in neuropatologia
Art. 265. - La scuola di specializzazione in neuropatologia conferisce il diploma di specialista in neuropatologia.
Gli anni di corso necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.
Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine.
Il consiglio della scuola si compone dei professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.
Il direttore affida l'organizzazione della coordinazione dei corsi ad un coordinatore della didattica; quest'ultimo deve possedere una riconosciuta e documentata competenza in neuropatologia e viene scelto dal direttore della scuola fra gli insegnanti delle materie previste dal piano di studi.
Art. 267. - La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avviene sulla base dei titoli presentati e in seguito ad un esame scritto.
La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore della scuola di specializzazione.
Art. 268. - Il corso di quattro anni non può essere abbreviato e pertanto non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.
Art. 269. - Il numero massimo degli iscritti è stabilito in dieci.
Art. 270. - Gli insegnamenti della scuola di specializzazione in neuropatologia sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno:
anatomia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
genetica del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso (I);
tecnica delle autopsie.
2° Anno:
anatomia patologica macroscopica generale;
anatomia patologica microscopica generale;
biochimica del sistema nervoso (II);
immunologia ed immunopatologia del sistema nervoso.
3° Anno:
anatomia patologica macroscopica del sistema nervoso;
anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (I);
patologia speciale neurologica;
diagnostica di laboratorio in neurologia.
4° Anno:
anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (II);
anatomia patologica delle malattie neuro-muscolari;
semeiotica neurologica;
clinica neurologica.
Per ottenere il diploma di specializzazione in neuropatologia, gli specializzandi devono frequentare per il primo anno un laboratorio di anatomia patologica generale, per il secondo e terzo anno un laboratorio di neuropatologia, per il quarto anno un reparto clinico nell'ambito del dipartimento di scienze neurologiche (clinica neurologica o clinica neurochirurgica).
La scuola di specializzazione in neuropatologia è solo parzialmente clinica.
Scuola di specializzazione in oftalmologia (Seconda scuola)
Art. 271. - La scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero dei posti disponibili è fissato in cinque per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
nozioni di embriologia e genetica oculare;
fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, esami elettro funzionali, radiologia);
farmacologia oculare e terapia fisica;
anatomia patologica oculare;
patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità, dell'orbita, glaucoma);
anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare, ortottica e pleottica;
affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
tecnica operatoria (biennale I).
4° Anno:
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
tecnica operatoria (biennale II).
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza ai corsi.
È obbligatoria la frequenza alle esercitazioni pratiche per quattro anni nella clinica oculistica. Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppo di materie alla fine di ogni anno.
Al termine del corso, prima di presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione, i diplomati debbono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Art. 272. - La scuola ha sede presso la clinica oculistica seconda dell'Università di Milano.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Per ottenere l'ammissione alla scuola i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e devono superare un concorso per titoli ed esami.
Non è consentita abbreviazione del corso.
Scuola di specializzazione in pediatria (Seconda scuola)
Art. 273. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica III e conferisce il diploma di specialista in pediatria.
Art. 274. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 275. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 276. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 277. - Il numero massimo degli allievi è fissato in otto per anno.
Art. 278. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 279. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
Art. 280. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 281. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1979
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 323.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;607#art-4