Art. 4
In vigore dal 7 nov 1979
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinochirurgia:
Scuola di specializzazione in endocrinochirurgia
Art. 265. - La scuola di specializzazione in endocrinochirurgia ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Catania e conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia.
Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 268. - La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 269. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Art. 270. - Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 271. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma di corso, nonché l'istituto sede della scuola di specializzazione.
Art. 272. - Coloro che non ottemperano all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento ed all'esercitazione pratica nei reparti e in laboratorio non possono ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 273. - Alla fine di ciascun anno accademico, coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza possono sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.
Art. 274. - Al termine del terzo anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto, gli specializzandi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinochirurgico (clinico o sperimentale) concordato col direttore della scuola.
Art. 275. - I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma, possono sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.
Art. 276. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni di corso sono i seguenti:
1° Anno:
anatomia chirurgica delle ghiandole endocrine;
fisiopatologia delle ghiandole endocrine;
semeiotica chirurgica generale o speciale delle ghiandole endocrine;
anatomia patologica delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine;
clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (primo corso).
2° Anno:
radiologia e medicina nucleare in endocrinochirurgia;
anestesia e rianimazione in endocrinochirurgia;
chirurgia della ipofisi;
chirurgia della tiroide e delle paratiroidi;
chirurgia del pancreas;
clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (secondo corso).
3° Anno:
chirurgia del surrene;
chirurgia dell'ovaio;
chirurgia del testicolo;
chirurgia plastica in endocrinochirurgia;
terapie complementari nelle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine;
clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (terzo corso).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-09-15;508#art-4