Art. 1
In vigore dal 12 gen 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare, la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Veduta l'unita richiesta dell'Università di Macerata in ordine alla assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue:
UNIVERSITÀ DI MACERATA
Facoltà di giurisprudenza:
Istituto di medicina legale e delle assicurazioni..... posti n. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1979
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 185
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-07-20;644#art-1