Art. 4
In vigore dal 31 ott 1979
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in foniatria ed in otorinolaringoiatria (seconda scuola).
Scuola di specializzazione in foniatria
Art. 265. - La scuola di specializzazione in foniatria ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Milano.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Milano.
Art. 266. - La durata del corso è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo di iscritti è di quindici (cinque per anno). La durata del corso non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 267. - L'ammissione al corso è per titoli ed esami;
titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia e possesso, all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 268. - Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi devono sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma. Alla fine del terzo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di foniatria previamente concordato tra il diplomando e il direttore della scuola.
Art. 269. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fonetica ed elementi di linguistica;
clinica otorinolaringoiatrica;
elementi di fisica acustica;
audiologia.
2° Anno:
foniatria I;
semeiotica foniatrica;
elementi di psicologia generale;
psicologia del linguaggio;
fonetica sperimentale;
tecnica di riabilitazione fonetica I.
3° Anno:
foniatria II;
tecnica di riabilitazione fonetica II;
informatica del linguaggio;
disturbi del linguaggio in rapporto alle sindromi neurologiche; neuropsichiatria infantile;
psicometria in rapporto alla foniatria;
fonochirurgia.
Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore.
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria (seconda scuola) Art. 270. - La seconda scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria ha sede presso la seconda clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Milano.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Milano.
La durata del corso è di tre anni. Il numero dei posti è fissato in dieci per ogni anno di corso. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
L'ammissione al corso è per titoli ed esami; titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia e possesso, all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi devono sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter sostenere l'esame di diploma consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di otorinolaringoiatria previamente concordato tra il diplomando e il direttore della scuola.
È obbligatoria la frequenza giornaliera per un minimo di quattro ore.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
anatomia;
fisiologia;
audiologia (1° anno);
semeiotica otorinolaringoiatrica;
tecnica di laboratorio;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (1° anno);
anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
anestesiologia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2° anno);
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia (2° anno);
otoneurologia;
foniatria.
3° Anno:
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (3° anno);
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheo-broncoscopia;
medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 116
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-07-20;493#art-4