Art. 1

In vigore dal 18 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1: "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche"; Accertato che, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 76 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, in data 21 giugno 1978 è stata emanata dalla competente autorità militare territoriale l'ordinanza per l'occupazione d'urgenza dei terreni all'uopo necessari; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: . Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da realizzarsi dall'Aeronautica militare nel comune di Borgo Piave (Latina) sono dichiarate di pubblica utilità. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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