Art. 2

In vigore dal 28 ago 1979
Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia: Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia Art. 679. - Il corso di studi per la specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Art. 680. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Egli è nominato dalla facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile. Egli presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'art. 187 ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto. Art. 681. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi. Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai quattro anni di corso. Art. 682. - Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza alle lezioni cattedratiche, esercitazioni, seminari, ecc., hanno l'obbligo di esercitazioni pratiche nei reparti per non meno di dieci mesi su dodici all'anno. La scelta dei mesi di permesso è in facoltà del consiglio della scuola, a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio nella clinica. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi di corso, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno accademico. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie. Art. 683. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) elementi di genetica medica; b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; d) fisiologia ostetrica; e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica; f) semeiotica e diagnostica ostetrica; g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; h) lingua straniera (inglese) quadriennale I. 2° Anno: a) semeiotica e diagnostica ginecologica; b) operazioni ostetriche (biennale) I; c) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile; d) citologia ginecologica; e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; g) lingua straniera (inglese) quadriennale II. 3° Anno: a) puericultura prenatale; b) immunologia ostetrica e ginecologica; c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; d) operazioni ostetriche (biennale) II; e) operazioni ginecologiche (biennale) I; f) ostetricia e ginecologia forense; g) terapia medica in ostetricia e ginecologia; h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; i) psicosomatica ostetrica e ginecologica; l) lingua straniera (inglese) quadriennale III. 4° Anno: a) neonatologia; b) urologia ginecologica; c) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; d) chirurgia addominale; e) operazioni ginecologiche (biennale) II; f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; g) lingua straniera (inglese) quadriennale. Art. 684. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1979 Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 214
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-27;359#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo