Art. 1
In vigore dal 16 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 38, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'ufficio di ragioneria centrale presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo;
Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che consente, in relazione al mutare delle effettive esigenze di servizio, di poter modificare i ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;
Visto il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la dotazione organica della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 997, con il quale è stato modificato il predetto quadro I in relazione all'istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuta la necessità, in relazione all'istituzione del predetto ufficio di ragioneria di elevare, da ventisette a ventotto, i direttori di ragioneria centrale, mediante correlata riduzione, da quaranta a trentanove, dei consiglieri ministeriali aggiunti e ispettori generali;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i motivi citati nelle premesse, viene così modificato:
QUADRO I DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 13
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-25;492#art-1