Art. 1

In vigore dal 4 ago 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Visto l'art. 49 della legge 28 marzo 1979, n. 88, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 esiste la necessaria disponibilità; Considerato che ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è opportuno indicare, ancorchè con carattere non vincolante, anche il volume delle prevedibili operazioni di cassa, a fronte delle corrispondenti variazioni in termini di competenza; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il prelevamento di L. 1.600.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli del seguente stato di previsione per il detto anno finanziario (da riferire sia al bilancio di competenza che a quello di cassa): Ministero delle finanze: Cap. 3005. - Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.................. L. 1.200.000.000 Cap. 3121. - Spese riservate del servizio informazioni..................... L. 100.000.000 Cap. 3122. - Spese d'ufficio per enti e Corpi della guardia di finanza, ecc............. L. 300.000.000 Totale....................... L. 1.600.000.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1979 PERTINI PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979 Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-25;283#art-1

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