Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB

Art. 4

Variazioni di bilancio

In vigore dal 10 ago 1979
Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dalla Commissione. Onesta delibera altresì le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva. Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-4

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