Art. 1
In vigore dal 22 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;
Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è così sostituito:
"Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI - COMPAGNA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;260#art-1