Art. 1

In vigore dal 14 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 13 maggio 1975, n. 157, con il quale sono state estese agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, alcune norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, il quale stabilisce che, ai fini del riconoscimento e della concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'operaio, se non coperta da altra forma previdenziale, si applicano le norme di cui all'art. 68, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli articoli 43 e seguenti dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Considerato che, conseguentemente, per il personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, si rende necessario fissare una tabella per la determinazione della misura dell'equo indennizzo ad esso eventualmente spettante; Ritenuto che per la determinazione della misura dell'equo indennizzo agli operai dello Stato e delle amministrazioni autonome appare opportuno prendere a base un importo corrispondente, mediamente, al trattamento economico risultante dal rapporto tra quello del coadiutore superiore (parametro 245) e quello del capo operaio (parametro 210) e che, in conseguenza, sia da individuare nella misura di 4,1 l'indice di moltiplicazione da prendere a riferimento per la determinazione dell'importo di prima categoria dell'equo indennizzo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: È approvata l'unita tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo degli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1979 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979 Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;251#art-1

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Art. 1 Applicazione delle norme sull'equo indennizzo agli operai dello Stato e delle aziende ad ordinamento autonomo. | Portale Normativo