Art. 1

In vigore dal 8 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163; Visto l'accordo del 5 gennaio 1977 intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, che ha fissato in lire cinquantamila mensili il miglioramento economico pro-capite da assicurare al personale statale per il rinnovo contrattuale 1976-78; Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, è stata corrisposta al personale statale, in attuazione del predetto accordo, la somma di lire diecimila mensili, elevata dal 1 febbraio 1977 a lire venticinquemila; Visto l'accordo del 9 agosto 1978, intervenuto tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e del Sindip, col quale si è convenuto di corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con esclusione del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali, la somma di lire diecimila mensili lorde a titolo di anticipazione sui miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-78, nonché una integrazione sulla tredicesima mensilità a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, costituita dall'anticipazione delle lire diecimila, delle aggiunzioni senza titolo di complessive lire quarantacinquemila e da una mensilità dell'indennità pensionabile di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: . Con decorrenza dal 1 maggio 1978 al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione di quello con qualifiche dirigenziali, è corrisposta una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-78. Ai medesimi dipendenti, per l'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilità è corrisposta con le seguenti integrazioni lorde: lire diecimila, di cui al precedente comma; lire quarantacinquemila, di cui all'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116; una mensilità dell'indennità pensionabile, di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;226#art-1

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