Art. 1
In vigore dal 15 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 53, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:
istologia dopo chimica I e II e zoologia;
embriologia dopo istologia;
teratologia dopo embriologia;
anatomia I e II dopo zoologia, istologia ed embriologia;
anatomia topografica e zootecnia dopo anatomia;
biochimica dopo chimica I e II;
microbiologia dopo botanica, biochimica ed istologia;
endocrinologia dopo anatomia e biochimica;
fisiologia dopo fisica, biomatematica, anatomia e biochimica;
patologia generale dopo fisiologia;
alimentazione e nutrizione dopo botanica e fisiologia;
farmacologia dopo botanica e fisiologia;
zootecnica II dopo zootecnica I ed alimentazione e nutrizione; economia rurale dopo botanica e zootecnica I;
ostetricia dopo anatomia topografica e fisiologia;
propedeutica I e II dopo anatomia topografica e patologia generale;
tossicologia dopo farmacologia e patologia generale;
malattie parassitarie dopo parassitologia e tossicologia;
anatomia patologica I e II dopo microbiologia, teratologia e malattie parassitarie;
radiologia dopo anatomia patologica;
autopsie dopo anatomia patologica;
patologia aviare dopo anatomia patologica;
patologia medica dopo propedeutica I, anatomia patologica e radiologia;
patologia chirurgica dopo propedeutica II, anatomia patologica e radiologia;
patologia della riproduzione e F.A. dopo ostetricia, propedeutica I e II, anatomia patologica e radiologia;
farmacia dopo tossicologia;
clinica medica dopo farmacia e patologia medica;
clinica chirurgica dopo farmacia e patologia chirurgica;
clinica ostetrica dopo farmacia e patologia della riproduzione e F.A.;
medicina operatoria dopo clinica chirurgica;
malattie infettive dopo anatomia patologica e polizia veterinaria;
ispezioni dopo malattie infettive, patologia aviare e autopsia; lavori pratici nei macelli dopo ispezioni.
Gli esami di clinica medica, clinica chirurgica e clinica ostetrica comportano una prova teorica ed una pratica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 47
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-04;541#art-1