Art. 1

In vigore dal 15 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 227 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in logica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Scuola di specializzazione in logica matematica Art. 228. - È istituita presso l'Università di Siena una scuola di specializzazione in logica matematica. La scuola fa capo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 229. - La durata della scuola è di due anni: titolo di ammissione è la laurea in matematica. Potranno essere ammessi anche studenti con altro tipo di laurea, con la modalità prevista nell'articolo seguente. Art. 230. - Per gli studenti che non sono in possesso della laurea in matematica, una commissione nominata dalla facoltà prescriverà, previo colloquio con l'interessato, una opportuna integrazione del piano di studi. Art. 231. - Al primo anno sono insegnamenti obbligatori: logica I; ricorsività I; teoria degli insiemi I. Al secondo anno sono insegnamenti obbligatori: logica II, (e, inoltre, almeno due insegnamenti scelti dallo studente fra i seguenti): complementi di logica; logica applicata; ricorsività II; complementi di matematica; algebra della logica; storia della logica; teoria degli insiemi II; teoria dei modelli; teoria della dimostrazione. Art. 232. - Il corso si conclude con un esame finale che consiste nella discussione di una tesi scritta. La tesi deve avere carattere originale. Agli studenti che abbiano superato tale prova la scuola rilascia un diploma di specializzazione in logica matematica. Art. 233. - La facoltà potrà stabilire anno per anno che altri insegnamenti impartiti nell'Università di Siena possano sostituire a tutti gli effetti alcuni fra gli insegnamenti elencati nell'art. 231. Art. 234. - Ogni insegnamento comporta un esame da svolgersi con le modalità previste per gli esami universitari in genere. Art. 235. - I docenti della scuola sono nominati dalla facoltà e possono essere: a) cultori della materia retribuiti a carico dello Stato o della Università, cui verrà attribuito l'incarico con le modalità previste dalla legge per i professori incaricati; b) professori visitatori a carico del Consiglio nazionale delle ricerche. Art. 236. - Nel prendere decisioni circa la scuola, la facoltà si avvale dell'opera di un consiglio della scuola costituito: a) da tre esperti nominati dalla facoltà per un biennio; b) dai docenti nella situazione a) di cui all'art. 235; c) da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio nomina un direttore che entra a farne parte e dura in carica due anni. Il direttore esegue o fa eseguire, in stretto collegamento con il consiglio, le decisioni della facoltà e del consiglio stesso. Art. 237. - L'ammontare delle tasse di frequenza alla scuola è così fissato: tassa di immatricolazione (primo anno di corso).....L. 12.000 tassa di iscrizione (ogni anno di corso)........ L. 200.000 soprattassa esami (ogni anno di corso)..........L. 16.000 contributi di biblioteca (ogni anno di corso)......L. 14.000 tassa di diploma (ultimo anno di corso).........L. 20.000 tassa di trasferimento per altre sedi..........L. 10.000 tassa di registrazione congedi provenienti da altre sedi L. 2.000 rilascio diploma originale (oltre alla tassa erariale) per valore dello speciale stampato e delle spese inerenti alla compilazione da parte del calligrafo................... L. 6.000 Art. 238. - Per quanto riguarda i locali, i servizi di biblioteca, le aule, la scuola fa capo all'istituto di matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed al corso di laurea in matematica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979 Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 44
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