Art. 1

In vigore dal 13 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Catania e convalidati dal Consiglio superiore e della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: acarologia agraria (semestrale); alpicoltura (semestrale); assistenza, consulenza e divulgazione agricola; biochimica; chimica delle fermentazioni; coltivazioni arboree delle regioni tropicali e subtropicali (semestrale); cooperazione agricola; costruzione ed impianti per le coltivazioni protette; ecologia agraria; economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura (semestrale); elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; enologia (semestrale); entomologia merceologica (semestrale); entomologia ortofrutticola; fisiopatologia vegetale; fitomizologia; entomologia forestale; frutticoltura; irrigazione e drenaggio (semestrale); meccanizzazione delle aziende zootecniche; metodologia sperimentale in agricoltura; microbiologia degli alimenti; microbiologia industriale; nematologia agraria; olivicoltura; patologia vegetale forestale; pianificazione e organizzazione del territorio; politica agraria comparata (semestrale); pomologia; residui e additivi alimentari (semestrale); riordinamento fondiario; storia dell'agricoltura; tecnica vivaistica; tecnologia degli olii, grassi e derivati; urbanistica rurale; virologia vegetale; viticoltura; zooeconomia. Nello stesso articolo sono soppressi gli ultimi due commi ed è aggiunto il seguente nuovo comma "Gli insegnamenti biennali di chimica agraria, di agronomia generale e coltivazioni erbacee e di economia e politica agraria comportano un esame alla fine di ogni anno, anziché alla fine del biennio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 366
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-04;473#art-1

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