Ipotesi di accordo di cui al 17°, 18°, 19° comma del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946

Art. 1

Abrogato
In vigore dal 3 lug 1980 al 5 giu 2012
IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALL', DICIASSETTESIMO, DICIOTTESIMO, DICIANNOVESIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946, CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI, SIGLATA A ROMA IN DATA 23 DICEMBRE 1978, COME RISULTA MODIFICATA È INTEGRATA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7 FEBBRAIO 1979. PREAMBOLO Nei giorni 23 dicembre 1978 e 7 febbraio 1979, presso il Ministero del tesoro, tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario al tesoro on. Vincenzo Mancini, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'A.N.E.A. e le organizzazioni sindacali della F.L.E.L., aderente alla Federazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., nonché, separatamente, con l'I.N.T.E.S.A. (C.I.S.A.S.-F.I.S.A.E.L., F.I.A.D.E.L., C.I.S.A.L. e F.A.E.L.-U.N.S.A.), la C.I.S.N.A.L.-F.N.D.E.L., la C.O.N.F.A.I.L.-F.A.I.L.E.L. e il S.U.M.I., in merito al rinnovo del contratto del personale degli enti locali per il triennio 1976-79, con scadenza 28 febbraio 1979, si è convenuto quanto segue nell'allegato che costituisce parte integrante del presente verbale. . Il presente accordo nazionale, stipulato ai sensi e per gli effetti dell' della legge n. 43/1978, si applica a tutto il personale dipendente dai comuni, dalle province e dai loro consorzi sia delle regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale e diventa esecutivo previa emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal citato . Non è consentito alcun accordo integrativo in sede locale, salvo che ciò sia espressamente previsto dal presente accordo. Esso è esteso al personale proprio dipendente dalle comunità montane. In attesa della integrale applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, al presente accordo viene esteso al personale dipendente dalle I.P.A.B. e dagli E.C.A. Tale norma vale anche per i dipendenti dalle I.P.A.B. e dagli E.C.A. esistenti nelle regioni a statuto speciale. Il presente accordo ha validità fino al 28 febbraio 1979.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 25 giugno 1980, n. 100 (in G.U. 1ª s.s. 02/07/1980, n. 180), "dichiara che non spetta allo Stato il potere di dettare la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, senza far salve le attribuzioni spettanti alla Regione Trentino - Alto Adige, in base all'art. 65 dello Statuto speciale; e di conseguenza annulla, nella parte concernente la Regione stessa, l'art. 1, primo comma, dell'accordo approvato con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;191#art-ida-1

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