Art. 3
In vigore dal 5 giu 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 32
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;170#art-3