Art. 1
In vigore dal 13 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Sezione IX - FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA II
La frase "A decorrere dall'anno accademico 1972-73, è istituita presso l'Università degli studi di Napoli la seconda facoltà di medicina e chirurgia comprendente il secondo corso di laurea in medicina e chirurgia (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1979, n. 252)" è soppressa.
È inserito il nuovo seguente articolo:
Art. 146. - La seconda facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.
La durata del corso degli studi è di sei anni.
Art. 147 (ex 146). - Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia sono i seguenti:
INSEGNAMENTI FONDAMENTALI
Primo biennio:
1) chimica;
2) fisica;
3) biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) anatomia umana normale (biennale);
5) fisiologia umana (biennale - al 2° e 3° anno);
6) patologia generale (biennale - al 2° e 3° anno);
7) chimica biologica;
8) microbiologia;
9) istologia ed embriologia generale.
Secondo biennio:
10) farmacologia;
11) patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
12) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
13) anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno);
14) clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
Terzo biennio:
15) clinica medica generale e terapia medica (biennale);
16) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
17) clinica pediatrica;
18) clinica ostetrica e ginecologica;
19) igiene;
20) medicina legale e delle assicurazioni;
21) clinica dermosifilopatica (semestrale);
22) clinica neurologica (semestrale);
23) clinica psichiatrica (semestrale);
24) clinica oculistica (semestrale);
25) clinica odontoiatrica (semestrale);
26) radiologia (semestrale).
All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:
INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI
1) parassitologia;
2) puericultura;
3) semeiotica medica;
4) tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
5) malattie infettive;
6) medicina del lavoro;
7) medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
8) psicologia;
9) antropologia criminale;
10) clinica ortopedica;
11) urologia;
12) anatomia chirurgica e corso di operazioni;
13) statistica sanitaria;
14) reumatologia;
15) nefrologia medica;
16) anestesiologia e rianimazione;
17) neurochirurgia;
18) ottica fisiologica;
19) chirurgia toraco-polmonare;
20) chirurgia maxillo-facciale;
21) semeiotica chirurgica;
22) endocrinologia;
23) fisiopatologia ostetrica e ginecologica;
24) biologia molecolare;
25) neuroradiologia;
26) virologia oncologica;
27) fisiologia applicata;
28) genetica umana;
29) istituzioni di patologia generale;
30) chirurgia d'urgenza;
31) malattie dell'apparato digerente;
32) puericultura prenatale;
33) immunologia;
34) chirurgia vascolare;
35) biochimica applicata;
36) chirurgia pediatrica;
37) tossicologia forense;
38) chirurgia geriatrica;
39) chirurgia sperimentale e trapianti di organo;
40) chimico-fisica biologica;
41) enzimologia;
42) anatomia topografica;
43) chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
44) virologia.
Sono aggiunti i nuovi seguenti articoli:
Art. 148. - Le esercitazioni pratiche delle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti, le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.
Per ottenere l'iscrizione al 3° e 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.
Gli esami di fisiologia umana e di patologia generale debbono essere superati prima di sostenere quelli di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica. Per l'insegnamento di anatomia ed istologia patologica è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle istituzioni e sulla istologia patologica, ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno;
lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami delle discipline del 6° anno.
Il colloquio di anatomia ed istologia patologica deve essere sostenuto dopo aver superato le prove di patologia generale e di fisiologia umana.
Lo studente deve includere l'insegnamento di clinica ortopedica fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.
Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale, essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.
Gli insegnamenti delle cliniche speciali a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.
L'insegnamento delle cliniche: medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo, di almeno sei mesi, da iniziare dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti tra i complementari, ed aver inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche Art. 149. - I laureati di altre facoltà possono essere ammessi al 2° anno di corso, sempre che abbiano superato almeno 3 esami dei primi due anni di discipline fondamentali e che siano convalidati dalla facoltà.
Art. 150. - L'esame di laurea consiste nella dissertazione di un elaborato scritto (tesi) su una delle materie previste dallo statuto della facoltà su un argomento elaborato dal candidato, con la guida di un professore ufficiale della facoltà.
Art. 151. - Gli istituti costituiti presso la facoltà hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro competenza.
Per il raggiungimento di detti fini, ciascun istituto dispone delle opportune attrezzature e di personale in misura adeguata alle esigenze didattiche e scientifiche.
La facoltà determina con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno accademico e per l'anno successivo, gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli istituti. In nessun tempo ad un istituto può far capo un solo insegnamento non ufficiale.
Art. 152. - Ogni istituto è retto da un direttore che è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso. I direttori degli istituti sono proposti dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle discipline afferenti ai singoli istituti.
Art. 153. - Possono essere addetti ad un istituto bibliotecari, tecnici, unità di personale amministrativo, subalterno ed operaio appartenenti ai ruoli universitari come personale non docente.
Art. 154. - Gli istituti e le cattedre dispongono, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri, con l'obbligo di renderne conto al termine dell'anno finanziario al consiglio di amministrazione.
Art. 155. - Sono costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti:
1) istituto di clinica medica;
2) istituto di patologia medica;
3) istituto di clinica chirurgica;
4) istituto di patologia chirurgica;
5) istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
6) istituto di patologia generale;
7) istituto di fisiologia umana;
8) istituto di anatomia patologica;
9) istituto di clinica ortopedica;
10) istituto di clinica oculistica;
11) istituto di clinica neurologica;
12) istituto di farmacologia;
13) istituto di chimica biologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1979
PEDINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 173
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-17;244#art-1