Art. 3

In vigore dal 15 nov 1979
Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia. Scuola di specializzazione in audiologia Art. 266. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Bari. La durata del corso è fissata in tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, è fissato ad un massimo di nove (tre per anno). L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria per tutti i tre anni di corso e si svolge presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica. Art. 267. - L'ammissione alla scuola avviene previo superamento di un esame con prova scritta e orale, inteso a chiarire il grado di preparazione generale del candidato ed i suoi specifici interessi ed attitudini verso l'audiologia. Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione: voto di laurea in medicina e chirurgia; aver conseguito la laurea presso l'Università di Bari; aver frequentato come studente interno un istituto di audiologia o di clinica otorinolaringoiatrica; aver svolto la tesi di laurea su argomenti di audiologia o di otorinolaringoiatria; eventuali pubblicazioni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 268. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: nozioni di fisica acustica; anatomia dell'orecchio, delle voci e dei centri acustici e vestibolari; fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; nozioni di psichiatria. 2° Anno: tecniche audiometriche; nozioni di neurologia; nozioni di vestibologia. 3° Anno: patologia dell'udito; terapia medica, chirurgica e protesica della sordità; la sordità sotto il profilo sociale; la rieducazione dell'ipoacusico. Per accedere al secondo ed al terzo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del primo e del secondo anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale. Art. 269. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie. Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Art. 270. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951. Sono tenuti altresì al pagamento di speciali contributi nella misura che è determinata dal consiglio di amministrazione previo parere della facoltà su proposta del direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979 Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 43
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;537#art-3

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