Art. 1
In vigore dal 5 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge numero 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Veduta l'unita richiesta dell'Università di Ferrara in ordine all'assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue:
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica oculistica...................... posti 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 393
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;448#art-1