Art. 1
In vigore dal 4 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisioterapia.
Scuola di specializzazione in fisioterapia
Art. 412. - La scuola di specializzazione in fisioterapia ha sede presso la clinica neurologica II e conferisce il diploma di specialista in fisioterapia.
Art. 413. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il consiglio della scuola si compone di professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Art. 414. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
Art. 415. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 416. - il numero massimo di allievi è di sei per ogni anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 417. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 418. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore (come sopra).
2° Anno:
1) semeiotica clinica delle motolesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno);
2) semeiotica clinica delle deformità e delle motolesioni ortopediche (come sopra);
3) massoterapia e terapia manuale;
4) cinesiologia, cinesioterapia e ginnastica medica;
5) idroterapia e balneoterapia.
3° Anno:
1) elettroterapia ed elettrologia;
2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.
Sono facoltative le seguenti materie:
1) elettromiografia;
2) cinesiterapia e riabilitazione delle malattie internistiche;
3) rieducazione respiratoria;
4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;
6) medicina assicurativa;
7) rieducazione dei disturbi della visione;
8) climatoterapia;
9) problemi di riabilitazione geriatrica;
10) riqualificazione professionale.
Art. 419. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario.
La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica clinica e di laboratorio che si esplica attraverso l'esercitazione pratica nei reparti.
Art. 420. - Gli iscritti sono tenuti obbligatoriamente ad effettuare l'esercitazione pratica nei reparti della clinica neurologica II per un periodo di sei mesi, e della clinica ortopedica per un secondo periodo della stessa durata.
Possono essere esonerati dall'esercitazione pratica nei reparti unicamente gli assistenti che prestino servizio presso cliniche neurologiche o presso cliniche ortopediche o presso istituti ospedalieri riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio del direttore.
Art. 421. - Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno superare gli esami di profitto in singole prove.
Nel secondo e terzo anno sono compresi insegnamenti facoltativi tra cui lo specializzando dovrà obbligatoriamente sceglierne cinque, due al secondo anno e tre al terzo anno, secondo l'indirizzo da lui preferito. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in fisioterapia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.
Art. 422. - Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in fisioterapia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiali delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 396
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;442#art-1