Art. 1

In vigore dal 6 set 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 17 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in igiene. Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene: Scuola di specializzazione di igiene Art. 416. - La scuola di specializzazione in igiene ha sede presso l'istituto di igiene. Essa ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati che intendono dedicarsi alla carriera dei laboratori di sanità pubblica e della progettazione di impianti tecnologici di ospedali, scuole, industrie. La scuola si articola nei seguenti due indirizzi: 1) laboratorio di sanità pubblica, al quale possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze naturali e medicina veterinaria; 2) igiene ed edilizia socio-sanitaria, al quale possono essere ammessi i laureati in architettura, fisica ed ingegneria. Art. 417. - Il numero massimo di allievi iscrivibili alla scuola è di ottanta, suddivisi in quaranta per ciascun indirizzo. Art. 418. - Le materie di insegnamento per l'indirizzo laboratorio di sanità pubblica sono le seguenti: 1° Anno: metodologia statistica e biometria; microbiologia e parassitologia; epidemiologia e profilassi generale; legislazione ed organizzazione sanitaria; elementi di patologia generale; biochimica applicata; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica. 2° Anno: metodi e dosaggi chimici, fisici e biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle non infettive di importanza sociale; strumentazione e misure chimico-cliniche; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie; ispezione e controllo degli alimenti; microscopia applicata all'igiene; elementi di informatica. Art. 419. - Le materie di insegnamento per l'indirizzo igiene ed edilizia socio-sanitaria sono le seguenti: 1° Anno: metodologia statistica e biometria; elementi di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e non infettive di importanza sociale; legislazione sanitaria; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; organizzazione del territorio e programmazione sanitaria; principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza. 2° Anno: igiene edilizia e dell'aggregato urbano; igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici; edilizia ed arredamento scolastico; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; urbanistica ed insediamento industriale; approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti. Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni integrate da dimostrazioni pratiche, da esercitazioni e da visite ad impianti e strutture interessanti la scuola di specializzazione. Art. 420. - L'esame di diploma, cui si è ammessi dopo aver superato tutti gli esami del biennio, consta di una dissertazione scritta, elaborata sotto il controllo di un docente della scuola, su un argomento riguardante l'orientamento scelto. Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione all'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in igiene con la indicazione del relativo orientamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979 Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 188
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;393#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. | Portale Normativo