Art. 1
In vigore dal 17 ago 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 84 - l'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che i seguenti istituti:
1) istituto di seconda patologia speciale medica e metodologia clinica;
2) istituto di prima patologia speciale medica e metodologia clinica;
3) istituto di seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
4) istituto di terza patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
5) istituto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, mutano rispettivamente la denominazione nelle seguenti:
1) istituto di quinta clinica medica generale e terapia medica;
2) istituto di sesta clinica medica generale e terapia medica;
3) istituto di quarta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
4) istituto di sesta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
5) istituto di clinica chirurgica d'urgenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 91
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;319#art-1