Art. 1
In vigore dal 7 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo economico-internazionale, è aggiunto quello di: economia regionale.
Art. 85 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: analisi mineralogica.
L'art. 88, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che i punti a) e b) sono soppressi e sostituiti dal seguente:
Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica organica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica.
Il punto g) è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1979
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 326
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-11;215#art-1