Art. 1

In vigore dal 12 dic 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il risarcimento dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale, firmato a Roma il 16 agosto 1978, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 5 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 maggio 1979 PERTINI, ANDREOTTI - FORLANI - NICOLAZZI - PRETI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 23
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera circa il risarcimento dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale, firmato a Roma il 16 agosto 1978. | Portale Normativo