Art. 1
In vigore dal 12 dic 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il risarcimento dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale, firmato a Roma il 16 agosto 1978, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 5 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1979
PERTINI,
ANDREOTTI - FORLANI - NICOLAZZI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 23
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-08;592#art-1