Art. 2

In vigore dal 29 giu 1979
Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per la ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1979 PERTINI PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1979 Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 378
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