Art. 2
In vigore dal 29 giu 1979
Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per l'ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1969, n. 776.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1979
PERTINI
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1979
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 377
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-07;184#art-2