Art. 2

In vigore dal 29 giu 1979
Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per l'ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1969, n. 776. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1979 PERTINI PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1979 Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 377
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-07;184#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo