Art. 1
In vigore dal 28 set 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1693 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689, e successive, modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 24 - il testo del primo comma e soppresso e sostituito con il seguente: "Il ruolo organico dei professori di ruolo è costituito da quattordici posti".
La tabella A, annessa allo statuto, concernente il ruolo organico del personale docente per effetto dell'aumento di quattro unità, è modificata come segue:
posti di ruolo dei professori................. n. 14
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1979
PERTINI
SPADOLINI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 195
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;435#art-1