Art. 1

In vigore dal 11 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979; Visto l' della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione; Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361; Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale; Visto l' della legge 1 marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone; Visti gli della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise; Visto l' della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano; Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1979 PERTINI ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 11
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