Art. 1

In vigore dal 26 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, n. 96, relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni; Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno; Decreta: I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979. La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledi 20 giugno 1979. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORINO
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