Art. 1
In vigore dal 17 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1779, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa;
Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa dal quale risulta che l'esatta denominazione dell'istituto sopracitato della facoltà di ingegneria è "istituto di elettronica e radiocontrollo";
Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria e del senato accademico dell'Università degli studi di Pisa;
Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria e del senato accademico dell'Università degli studi di Firenze;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1978, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di elettronica e radiocontrollo della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa, è trasferito all'istituto di elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 52
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-04;548#art-1